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Sez. 2, Sentenza n. 1388 del 06/05/1972 (Rv. 357970 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - ESPLICAZIONE DI ATTIVITA RISERVATE A PROFESSIONISTI ISCRITTI IN ALBI DIVERSI - NULLITA DEL RAPPORTO TRA PROFESSIONISTA E CLIENTE - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO - IMPROPONIBILITA - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357970-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - ESPLICAZIONE DI ATTIVITA RISERVATE A PROFESSIONISTI ISCRITTI IN ALBI DIVERSI - NULLITA DEL RAPPORTO TRA PROFESSIONISTA E CLIENTE - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO - IMPROPONIBILITA - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO - IMPROPONIBILITA.*

Il difetto di iscrizione nell'albo determina la nullita assoluta del rapporto fra professionista e cliente, ai sensi dell'art 1418 cod civ in relazione all'art 2229 dello stesso codice, e il contratto non genera alcun effetto, sicche il professionista non ha Azione per il pagamento del compenso, com'e espressamente stabilito dal successivo art 2231. In detto caso, la prestazione effettuata dal professionista deve considerarsi illecita, e l'illiceita sussiste anche quando un professionista regolarmente iscritto all'albo esplichi la sua attivita in settori estranei a quelli della sua categoria, per i quali esistano altre categorie ed albi diversi. In tutte le ipotesi menzionate il professionista non puo avvalersi nemmeno dell'Azione di indebito arricchimento (art 2041 cod civ), ancorche dalla prestazione effettuata sia derivato uno squilibrio patrimoniale a suo detrimento ed a favore del cliente, giacche la legge non puo concedere al professionista medesimo alcuna tutela per l'eliminazione di un pregiudizio conseguente alla violazione, da lui commessa, di una norma cogente. (Conf 1474'1968, mass n 333132; 723'1967, mass n 326768).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2231, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)