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Sez. 1, Sentenza n. 11663 del 19/11/1998 (Rv. 520834 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO | Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Presentazione di istanza di rimborso - Equivalenza rispetto alla copia del ricorso da comunicare all'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520834-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO

In tema di contenzioso tributario, in base all'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo modificato dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, la presentazione del ricorso avverso i provvedimenti impositivi si articola strutturalmente in due formalità entrambe essenziali ed imprescindibili: la consegna, o spedizione, dell'originale dell'atto alla segreteria della commissione tributaria adita e la consegna, o spedizione, di copia dell'atto medesimo all'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente a contraddire; la mancanza, o l'intempestività, di una qualsiasi di tali formalità, ed in particolare dell'inoltro della copia del ricorso per l'ufficio determina l'inammissibilità del ricorso, senza che a questa possa ritenersi equivalente, al fine di evitare tale conseguenza, la istanza di rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)