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Sez. 5, Sentenza n. 8371 del 20/06/2001 (Rv. 547587 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Controversia pendente - Nozione - Inesistenza del ricorso - Idoneità - Esclusione - Fattispecie relativa a ricorso non sottoscritto dal legale rappresentante della società.
Stato
decisa il 2001-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547587-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Ai fini dell'accesso alla procedura di condono, la controversia tributaria si considera pendente anche quando sussista una causa d'inammissibilità, improponibilità o improseguibilità del processo non dichiarata con pronuncia non più impugnabile, atteso che, per l'applicabilità delle norme sul condono, non è richiesta la pendenza della lite sul rapporto sostanziale. A tale principio fa, dunque, eccezione l'ipotesi di inesistenza del ricorso, la quale è ravvisabile a fronte della radicale carenza di requisiti di forme o di contenuto indispensabili per la sua riconducibilità nelle previsioni degli artt. 15 e 17 del d.P.R. n. 636 del 1972 (sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha ritenuto pendente la controversia instaurata con ricorso non sottoscritto dal legale rappresentante della società, escludendo che tale omissione comporti l'inesistenza giuridica dell'atto).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 8, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 3 quater, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)