Sez. 5, Sentenza n. 2078 del 23/02/2000 (Rv. 534319 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO | Regime ex art. 17 d.P.R. n. 636 del 1912 - Controversia conseguente a silenzio rifiuto su istanza di rimborso I.L.O.R. - Spedizione di copia del ricorso all'ufficio distrettuale delle imposte dirette - Mancata spedizione all'Intendenza di Finanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO
Nel vigore dell'articolo 17 d.P.R. n. 636 del 1972, legittimata a stare in giudizio nella controversia instaurata a seguito di silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso di I.L.O.R. era la sola Intendenza di Finanza e non l'ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette; la mancata o intempestiva spedizione di copia del ricorso all'ufficio legittimato ne determina l'inammissibilità, senza che possano ritenersi equivalenti, al fine di evitare tale conseguenza, né l'invio dell'istanza di rimborso all'Intendenza di Finanza né la spedizione del ricorso all'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)