Sez. 3, Sentenza n. 2344 del 22/04/1981 (Rv. 413096 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - RIVALSA DELL'INAM - AZIONE IN SURROGAZIONE DELL'ASSICURATO DANNEGGIATO CONTRO IL TERZO DANNEGGIANTE - POSIZIONE DELL'INAM - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEI DIRITTI DELL'ASSICURATO ALLA PRESTAZIONE RISARCITORIA - ECCEZIONI OPPONIBILI ALL'INAM - ECCEZIONE TENDENTE AL SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI COLPA EX ART 2054 COD CIV IN VIRTU DEL GIUDICATO DI ASSOLUZIONE IN SEDE PENALE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - RIVALSA DELL'INAM - AZIONE IN SURROGAZIONE DELL'ASSICURATO DANNEGGIATO CONTRO IL TERZO DANNEGGIANTE - POSIZIONE DELL'INAM - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEI DIRITTI DELL'ASSICURATO ALLA PRESTAZIONE RISARCITORIA - ECCEZIONI OPPONIBILI ALL'INAM - ECCEZIONE TENDENTE AL SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI COLPA EX ART 2054 COD CIV IN VIRTU DEL GIUDICATO DI ASSOLUZIONE IN SEDE PENALE - ESCLUSIONE.*
L'INAM, che agisce in surrogazione dell'assicurato danneggiato al fine di recuperare dal terzo danneggiante le somme erogate per la assistenza ospedaliera prestata all'assicurato stesso, e, a norma dell'art 1916 cod civ, un successore a titolo particolare nel diritto di quest'ultimo alla prestazione risarcitoria, talche possono essergli opposte tutte le eccezioni opponibili al creditore surrogato. Fra queste, tuttavia, non puo essere ricompresa la eccezione tendente a superare la presunzione di colpa ex art 2054 cod civ ed avente ad oggetto il giudicato di assoluzione formatosi nel procedimento penale cui sia rimasto estraneo l'assicuratore, poiche, dopo la declaratoria di parziale illegittimita costituzionale degli artt 25, 27 e 28 cod proc pen (sent 22 marzo 1971 n 55; 27 giugno 1973 n 99; 26 giugno 1975 n 165), da tali norme discende il principio per cui le sentenze penali per nessun effetto sono opponibili ai terzi che non possono o non sono stati messi in condizione di partecipare al giudizio penale. (V 519/80, mass n 403905).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)