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Sez. 3, Sentenza n. 130 del 18/01/1985 (Rv. 438324 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - EROGAZIONE DI SOMME PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA ALL'ASSICURATO-DANNEGGIATO - AZIONE DI RECUPERO DI TALI SOMME DA PARTE DELL'ENTE EROGATORE CONTRO IL TERZO DANNEGGIANTE - POSIZIONE DEL PREDETTO ENTE - ECCEZIONI OPPONIBILI - DEDUCIBILITÀ DEL GIUDICATO DI ASSOLUZIONE FORMATOSI NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO IL TERZO, AL QUALE SIA RIMASTO ESTRANEO L'ENTE MEDESIMO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438324-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - EROGAZIONE DI SOMME PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA ALL'ASSICURATO-DANNEGGIATO - AZIONE DI RECUPERO DI TALI SOMME DA PARTE DELL'ENTE EROGATORE CONTRO IL TERZO DANNEGGIANTE - POSIZIONE DEL PREDETTO ENTE - ECCEZIONI OPPONIBILI - DEDUCIBILITÀ DEL GIUDICATO DI ASSOLUZIONE FORMATOSI NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO IL TERZO, AL QUALE SIA RIMASTO ESTRANEO L'ENTE MEDESIMO - ESCLUSIONE.*

L'ente (nella specie INPS), che agisce in surrogazione dello assicurato danneggiato al fine di recuperare dal terzo danneggiante le somme erogate per l'assistenza ospedaliera prestata all'assicurato stesso, è, a norma dell'art. 1916 cod. civ., un successore a titolo particolare nel diritto di quest'ultimo alla prestazione risarcitoria, talché possono essergli opposte tutte le eccezioni opponibili al creditore surrogato. Fra queste, tuttavia, non può essere ricompresa quella tendente a superare la presunzione di colpa ex art. 2054 cod. civ. ed avente ad oggetto il giudicato di assoluzione formatosi nel procedimento penale cui sia rimasto estraneo l'assicuratore poiché, dopo la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 25, 27 e 28 cod. proc. pen. (sentenze n. 55 del 1971, n. 99 del 1973 e n. 165 del 1975), da tali norme discende il principio per cui le sentenze penali per nessun effetto sono opponibili ai terzi che non possono o non sono stati messi in condizione di partecipare al giudizio penale. (Conf 2344/81, mass n 413096; (Conf 2098/81, mass n 412824).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)