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Sez. 2, Sentenza n. 2707 del 29/04/1982 (Rv. 420562 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE - DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA UNO SOLTANTO DEI CONTRAENTI - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420562-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - IN GENERE - DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA UNO SOLTANTO DEI CONTRAENTI - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRO - EFFETTI.*

Con riguardo al contratto soggetto a Forma scritta "ad substantiam", e contenuto in un documento sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, la produzione in giudizio del documento medesimo, ad opera dell'altra parte, non determina la Costituzione del rapporto "ex nunc", ma supplisce alla Mancanza della sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione. (V 2952/79, mass n 399276; (V 5756/77, mass n 389280).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)