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Sez. 2, Sentenza n. 2952 del 22/05/1979 (Rv. 399276 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRA - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA ANCHE IMPLICITA RISULTANTE DA ATTO SCRITTO - SUFFICIENZA - LIMITI - FATTISPECIE (COMPRAVENDITA DI IMMOBILE - ATTI DI OFFERTA REALE E DI DEPOSITO DEL PREZZO ESEGUITI SOLTANTO A RICHIESTA DELL'ACQUIRENTE - EMISSIONE DI ASSEGNO BANCARIO - INSUFFICIENZA).*
Stato
decisa il 1979-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399276-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRA - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA ANCHE IMPLICITA RISULTANTE DA ATTO SCRITTO - SUFFICIENZA - LIMITI - FATTISPECIE (COMPRAVENDITA DI IMMOBILE - ATTI DI OFFERTA REALE E DI DEPOSITO DEL PREZZO ESEGUITI SOLTANTO A RICHIESTA DELL'ACQUIRENTE - EMISSIONE DI ASSEGNO BANCARIO - INSUFFICIENZA).*

Nei contratti per i quali e richiesta la Forma scritta ad substantiam non e necessaria la simultaneita delle sottoscrizioni dei contraenti, e pertanto, sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volonta, anche implicita, del contraente che non abbia firmato, risultante da un atto scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purche la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio assenso, ancorche non in Forma scritta. (nella specie la SC ha escluso che la manifestazione di volonta contrattuale di acquistare un immobile possa risultare dagli Atti di offerta reale e di deposito del prezzo, nel caso in cui detti Atti siano compiuti non direttamente dalla parte, ma a sua richiesta; ovvero dalla emissione di un assegno di conto corrente bancario, la cui sottoscrizione importa soltanto la delega alla banca di pagare la somma di denaro indicata nel titolo. (Conf 282/72, mass n 356126).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)