diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10834 del 26/05/2015 (Rv. 635813 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Cumulo di sanzioni disciplinari - Licenziamento per giusta causa - Carattere ritorsivo e discriminatorio del comportamento datoriale - Accertamento del giudice - Conseguenze - Illegittimità del licenziamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635813-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento, laddove vengano in considerazione profili discriminatori o ritorsivi nel comportamento datoriale, il giudice, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata e non in contrasto con la normativa comunitaria, deve tenerne conto senza distinguere tra accertamento della giusta causa e quello avente ad oggetto la verifica della volontà datoriale, sicché, ove risulti che la condotta del datore di lavoro sia univocamente motivata da un intento ritorsivo o discriminatorio nei confronti del lavoratore (nella specie, in ragione dell'attività sindacale del lavoratore diretta a contrastare una prassi aziendale che imponeva agli autisti di lavorare oltre i limiti di orario e di peso del carico trasportato), è illegittimo il licenziamento disposto quale conseguenza del cumulo di pluralità di sanzioni, tanto più in assenza di addebiti idonei a giustificare, di per sé, il recesso.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 14 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)