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Sez. 2, Sentenza n. 388 del 29/11/2019 Cc. (dep. 09/01/2020) Rv. 277892 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Patteggiamento – Modalità di calcolo della pena - Obbligo di enunciazione - Esclusione – Illegalità della pena – Esclusione - Mera irregolarità – Ragioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277892-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In tema di patteggiamento, l'omessa indicazione dell'"iter" attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione di pena prevista per il rito, comunque operata, costituisce una mera irregolarità della sentenza, atteso che l'entità della riduzione premiale trova il proprio fondamento nell'art. 444 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale il giudice, preso atto della dichiarazione delle parti a verbale, aveva applicato direttamente la pena finale già ridotta per il rito, da aggiungersi, quale aumento per la continuazione, alla pena già irrogata con altra sentenza di condanna irrevocabile. (Conf., Sez. 2, n. 9 del 22/09/1992, Rv. 192924).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)