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Sez. 4, Sentenza n. 21757 del 30/03/2004 Ud. (dep. 07/05/2004) Rv. 229167 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Spossessamento di breve durata - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229167-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente. Ne consegue che risponde di furto consumato e non tentato colui che, introdottosi in un autoveicolo, si allontani sia pure per breve tempo, non rilevando che l'agente venga intercettato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri occasionalmente incrociata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)