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Sez. 5, Sentenza n. 34009 del 20/09/2006 Ud. (dep. 11/10/2006) Rv. 235223 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE | Merce sottratta dai banchi di un supermercato - Integrazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235223-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)