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Sez. 5, Sentenza n. 2726 del 24/10/2016 Ud. (dep. 20/01/2017) Rv. 269088 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Mancato allontanamento dal luogo del reato - Occultamento della refurtiva - Consumazione del reato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269088-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver commesso il furto di alcuni beni all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura stessa, all'interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)