Sez. 3, Sentenza n. 22024 del 21/04/2010 Cc. (dep. 09/06/2010) Rv. 247624 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI | Trasporto senza certificato di provenienza - Reato di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 504 del 1995 - Illecito amministrativo previsto dal comma secondo - Differenze.
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI
Il reato, a forma vincolata, di trasporto di oli minerali senza certificato di provenienza, previsto dall'art. 49, comma primo, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, consiste nel trasporto dei prodotti petroliferi senza la prescritta documentazione o con documentazione irregolare e differisce dall'illecito amministrativo, di cui al comma secondo della citata disposizione, in quanto quest'ultimo è configurabile unicamente nel caso in cui venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)