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Sez. L, Sentenza n. 1154 del 07/02/1997 (Rv. 502272 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Controversia relativa a pagamento di spettanze retributive - Eccezione di pagamento - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Conseguente produzione documentale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502272-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

In tema di controversie di lavoro relative a pagamento di spettanze retributive, l'eccezione di pagamento non rientra tra le eccezioni in senso stretto, come tali non rilevabili d'ufficio, bensì tra quelle cosiddette improprie; essa è pertanto rilevabile anche d'ufficio e il convenuto datore di lavoro che deduca di aver eseguito il pagamento può produrre le relative prove documentali in qualsiasi momento del giudizio di primo grado e anche in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)