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Sez. L, Sentenza n. 10247 del 26/07/2001 (Rv. 548526 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Rimborso delle spese di trasporto per attività connesse al rapporto di lavoro - Non imponibilità ai fini contributivi - Concorrente vantaggio del lavoratore nello svolgimento dell'attività - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad "indennità chilometrica" erogata a dipendenti bancari in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503 del 1992.
Stato
decisa il 2001-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548526-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In virtù dell'art. 12 legge n. 153 del 1969, devono ritenersi escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme erogate dal datore di lavoro a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute dal dipendente nello svolgimento di un'attività derivante dal rapporto di lavoro o da esso occasionata, non rilevando, in proposito, la sussistenza di un concorrente vantaggio del lavoratore nell'esecuzione di tale attività (nella specie, relativa a periodi cui non era applicabile la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 503 del 1992, la sentenza di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva escluso l'imponibilità di un'"indennità chilometrica" corrisposta da un istituto bancario a propri dipendenti che trasportavano la posta ed i valori dalla sede centrale, ove essi erano residenti, alle filiali in cui essi prestavano la propria attività lavorativa).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)