Sez. 2, Sentenza n. 4717 del 05/11/1977 (Rv. 388326 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA - SOSPENSIONE DEL TERMINE ANNUALE NEL PERIODO FERIALE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA - SOSPENSIONE DEL TERMINE ANNUALE NEL PERIODO FERIALE - IRRILEVANZA.*
Per lo stretto collegamento esistente tra la norma dell'art 327 cod proc civ e quella dell'art 330 dello stesso codice, qualora la parte si avvalga, per la proposizione dell'impugnazione, della sospensione del termine annuale prevista durante il periodo feriale dalla legge n 742 del 1969, l'atto di impugnazione deve essere notificato in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art 330 citato, e non gia personalmente alla parte, come previsto nel caso di notificazione dell'impugnazione dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. (Conf 1906/76, mass n 380697).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)