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Sez. 2, Sentenza n. 4717 del 05/11/1977 (Rv. 388326 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA - SOSPENSIONE DEL TERMINE ANNUALE NEL PERIODO FERIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388326-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA - SOSPENSIONE DEL TERMINE ANNUALE NEL PERIODO FERIALE - IRRILEVANZA.*

Per lo stretto collegamento esistente tra la norma dell'art 327 cod proc civ e quella dell'art 330 dello stesso codice, qualora la parte si avvalga, per la proposizione dell'impugnazione, della sospensione del termine annuale prevista durante il periodo feriale dalla legge n 742 del 1969, l'atto di impugnazione deve essere notificato in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art 330 citato, e non gia personalmente alla parte, come previsto nel caso di notificazione dell'impugnazione dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. (Conf 1906/76, mass n 380697).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)