Sez. 2, Sentenza n. 2414 del 06/04/1983 (Rv. 427269 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITÀ - SOSPENSIONE DEL TERMINE ANNUALE NEL PERIODO FERIALE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITÀ - SOSPENSIONE DEL TERMINE ANNUALE NEL PERIODO FERIALE - IRRILEVANZA.*
Per lo stretto collegamento esistente tra la norma dell'art. 327 cod. proc. civ. e quella del successivo art. 330, qualora la parte si avvalga, per la proposizione dell'impugnazione, della sospensione del termine annuale prevista durante il periodo feriale dalla legge n. 742 del 1969, l'atto di impugnazione deve essere notificato in uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. 330 citato, e non già personalmente alla parte, come previsto nel caso di notificazione dell'impugnazione dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. (Conf 4717/77, mass n 388326; (Conf 1906/76, mass n 380697).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)