Sez. 2, Sentenza n. 5354 del 16/10/1982 (Rv. 423144 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE TRA CLIENTE E PROFESSIONISTA IMPLICANTE UNA RINUNCIA TOTALE O PARZIALE AI COMPENSI MINIMI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - CONVENZIONE TRA CLIENTE E PROFESSIONISTA IMPLICANTE UNA RINUNCIA TOTALE O PARZIALE AI COMPENSI MINIMI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In considerazione dell'inderogabilità convenzionale degli onorari minimi e dei diritti spettanti agli avvocati e procuratori per le prestazioni effettuate prevista dall'art. 24 della legge n. 794 del 1942, può ritenersi valida la rinuncia del professionista al suo compenso solo in casi specifici ed eccezionali, per mezzo di un contratto con specifica causa gratuita o a mezzo di un atto unilaterale (rinuncia abdicativa) avente la stessa causa, in relazione a particolari rapporti con il cliente (parentela, amicizia, riconoscenza). Di conseguenza, in presenza di una convenzione tra cliente e professionista, con la quale questi rinuncia ai suoi compensi parzialmente e soltanto in relazione a determinate controversie, occorre stabilire se questa rinuncia possa essere considerata avulsa da tutto il sistema compensativo, in modo che in relazione ad essa soltanto possa parlarsi di una convenzione con presupposti causali autonomi e specificamente gratuiti, ovvero se la stessa rinuncia non rientri in tutto il sistema previsto dalle parti in ordine al compenso e non sia semplicemente un elemento determinatore dello stesso. In tale ultima evenienza, il rapporto deve parimenti qualificarsi unitariamente di clientela a titolo oneroso, con corrispettivo soggetto ai limiti ed ai divieti di cui all'art. 24 della legge citata. (V 3066/82, mass n 420995; (V 3386/81, mass n 413969; (V 1043/81, mass n 411590).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)