Sez. 2, Sentenza n. 3066 del 18/05/1982 (Rv. 420995 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - RINUNCIA TOTALE O PARZIALE DEL PROFESSIONISTA ALLE PROPRIE COMPETENZE - NULLITÀ - LIMITI - RAPPORTO FRA L'I.N.A.M. ED AVVOCATI E PROCURATORI ESTERNI - CONVENZIONE NORMATIVA O ACCORDO SINGOLO CONTENENTI PREVISIONE DELLA PREDETTA RINUNCIA - INVALIDITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - RINUNCIA TOTALE O PARZIALE DEL PROFESSIONISTA ALLE PROPRIE COMPETENZE - NULLITÀ - LIMITI - RAPPORTO FRA L'I.N.A.M. ED AVVOCATI E PROCURATORI ESTERNI - CONVENZIONE NORMATIVA O ACCORDO SINGOLO CONTENENTI PREVISIONE DELLA PREDETTA RINUNCIA - INVALIDITÀ.*
L'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilita dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794 sugli onorari di avvocato e procuratore, comporta la nullità della rinuncia totale o parziale del professionista alle proprie competenze, qualora la medesima non sia ricollegabile ad un'autonoma causa di liberalità, in relazione a motivi etici o sociali meritevoli di tutela, ma si inserisca nell'ambito della complessiva regolamentazione negoziale del corrispettivo dell'attività professionale, configurando un contemperamento dei contrapposti interessi economici delle parti. Pertanto, nei rapporti fra l'INAM ed avvocati e procuratori cosiddetti esterni, deve ritenersi invalida ed inoperante la Determinazione del compenso professionale con la previsione della suddetta rinuncia, sia essa contenuta in una convenzione di tipo normativo ovvero nell'accordo relativo al singolo rapporto professionale, ove una siffatta previsione trovi ragione nell'interesse economico del professionista di consentire all'istituto una riduzione delle spese legali, a fronte del vantaggio derivantegli dal prevedibile affidamento di pratiche future con preferenza ed in danno di altri colleghi. (V 4366/81, mass n 415057; (V 1043/81, mass n 411590; (V 3684/80, mass n 407552; (V 765/69, mass n 339083).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)