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Sez. 6, Sentenza n. 21179 del 11/04/2007 Cc. (dep. 29/05/2007) Rv. 236669 - 01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Valutazione della sussistenza del presupposto dell'urgenza - Criteri di apprezzamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236669-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

La <<urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari>>, in presenza della quale il giudice incompetente per qualsiasi causa può disporre provvisoriamente, su richiesta del P.M., una misura coercitiva, non è esclusa dal tempo trascorso dalla commissione dei fatti, dovendo il giudice valutare l'urgenza coercitiva anche in rapporto al numero, alla gravità ed alle modalità di commissione dei reati contestati agli indagati, nonché allo spessore delle loro personalità delinquenziali. (Nella specie, agli indagati erano contestati i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi tre anni prima delle valutazioni di cui all'impugnato provvedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)