Sez. L, Sentenza n. 6359 del 18/07/1987 (Rv. 454632 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - ULTERIORE ATTIVITÀ INTERPRETATIVA DEL GIUDICE - DIVIETO - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO DEL 1970 FRA IL COMUNE DI MILANO E L'ORDINE DEI MEDICI IN TEMA DI ADEGUAMENTO DEL COMPENSO DEI PROFESSIONISTI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - ULTERIORE ATTIVITÀ INTERPRETATIVA DEL GIUDICE - DIVIETO - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO DEL 1970 FRA IL COMUNE DI MILANO E L'ORDINE DEI MEDICI IN TEMA DI ADEGUAMENTO DEL COMPENSO DEI PROFESSIONISTI.*
Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni di contratto e, qualora queste consentano di ricavarne il contenuto in maniera sufficientemente precisa, il giudice non può ricercarne uno diverso, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione alla effettiva volontà dei contraenti. (nella specie, la suprema Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito in ordine alla interpretazione dell'art. 17 dello accordo 15 gennaio 1970 fra il comune di Milano e l'ordine dei medici ritenendo che secondo un'interpretazione, rispettosa dei canoni fissati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., la predetta clausola doveva essere interpretata nel senso che l'operazione da compiere consiste nel calcolare la percentuale con riferimento alla somma di l. 4.000, pari all'iniziale compenso orario, e, determinato così l'incremento relativo al triennio, nell'addizionare questo aumento al compenso orario stabilito, con analogo procedimento, alla scadenza del triennio precedente). (Conf 7496/86, mass n 449534; (Conf 2525/84, mass n 434546).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)