Sez. L, Sentenza n. 3101 del 03/03/2001 (Rv. 544374 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Assegno di invalidità - Requisito sanitario e contributivo - Elementi costitutivi del diritto alla prestazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità oltre all'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 1, comma primo, della legge n. 222 del 1984, occorre accertare anche quello assicurativo e di contribuzione di cui all'art. 4 della medesima legge, il quale, insieme con quello sanitario è elemento costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale,
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)