Sez. 1, Sentenza n. 4079 del 20/03/2003 (Rv. 561272 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Rilevabilità ex officio in ogni stato e grado del giudizio - Condizioni e limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 cod. civ. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 102 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un contratto la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare l'eventuale nullità dell'atto stesso in qualsiasi stato e grado del giudizio indipendentemente dall'attività assertiva delle parti (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così ritenuto del tutto legittima la rilevazione officiosa, da parte del giudice di appello, della nullità di un contratto di pegno su titoli - attesane la assoluta indeterminatezza dell'oggetto ed attesa altresì la mancata consegna della "res pignorata" al creditore -, contratto del quale erano, tra le parti, ancora controversi gli effetti, avendo il convenuto nel giudizio di secondo grado reiteratone la richiesta di applicazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)