diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1097 del 19/01/2005 (Rv. 579321 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Rilevabilità d'ufficio - Rilevabilità per ragioni e vizi non prospettati dalla parte - Condizioni - Limiti - Fondamento - Fattispecie relativa ad incarico professionale conferito da Comune senza forma scritta.
Stato
decisa il 2005-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579321-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità o l'inesistenza di un contratto ex art. 1421, cod. civ., coordinato con il principio della domanda (artt. 99 e 112, cod. proc. civ.), comporta che la nullità può essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, (e se non si siano verificate preclusioni processuali), nel caso in cui sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto, in quanto la parte abbia chiesto l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti. (In applicazione di questo principio, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, nel giudizio promosso da due professionisti nei confronti di un Comune per il pagamento degli onorari richiesti per lo svolgimento di un incarico professionale, aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto d'opera, per difetto della forma scritta, richiesta 'ad substantiam').

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)