Sez. 2, Sentenza n. 1157 del 15/02/1996 (Rv. 495851 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Rilevabilità d'ufficio - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Nella controversia promossa per far valere diritti che presuppongono la validità del contratto, la nullità del contratto stesso è rilevabile d'ufficio, sempreché risultino acquisiti al processo gli elementi che la evidenzino, in considerazione del potere - dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)