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Sez. 2, Sentenza n. 18210 del 10/09/2004 (Rv. 576947 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del giudizio - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576947-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto, ex art. 1421 cod. civ., deve essere coordinato con il principio della domanda, ex artt. 99 e 100 cod. proc. civ., in quanto il giudice, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, è tenuto a rilevare la nullità in qualsiasi stato e grado del giudizio solo quando sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto, perché in tale ipotesi la validità dell'atto si pone come elemento costitutivo della domanda. Se, invece, la domanda è diretta a far dichiarare l'invalidità del contratto, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità dedotte dalla parte, perché, in tale ipotesi, la nullità si pone come elemento costitutivo della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una domanda di esecuzione in forma specifica del contratto, e di una eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza del prezzo sollevata dal convenuto, ne aveva dichiarato la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto presupposto della domanda attorea era la validità del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)