Sez. 3, Sentenza n. 371 del 04/02/1976 (Rv. 379040 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DEL DEBITORE - PROVA DELLA PROPRIETA DEL TERZO - CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE E DEI MOBILI - INSUFFICIENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DEL DEBITORE - PROVA DELLA PROPRIETA DEL TERZO - CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE E DEI MOBILI - INSUFFICIENZA.*
Il terzo, che pretende di sottrarre all'esecuzione i beni mobili pignorati nella casa del debitore, deve dare la prova del diritto di proprieta o di altro diritto reale da lui vantato: e non e, pertanto, sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza al debitore dei beni pignorati nella sua abitazione il contratto di locazione (o di comodato) dell'immobile destinato ad abitazione e dei beni in esso esistenti, ancorche registrato in data anteriore al pignoramento. (Conf 753/74, mass n 368604; (Conf 352/73, mass n 362289; (Conf 375/71, mass n 349950; (Conf 2728/69, mass n 342424; (contra 19/69, mass n 337810; (contra 568/65; (contra 2277/64; (contra 2742/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)