Sez. 2, Sentenza n. 352 del 03/02/1973 (Rv. 362289 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - PROVA CERTA DELLA PROPRIETA - COMODATO - INSUFFICIENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - PROVA CERTA DELLA PROPRIETA - COMODATO - INSUFFICIENZA.*
Agli effetti previsti dall'art 619 cod proc civ il comodato, al pari della locazione, non e, di per se, titolo giuridicamente idoneo a fornire la prova certa della proprieta allegata dal terzo sui mobili pignorati ed a vincere la presunzione legale di appartenenza al debitore dei beni pignorati nella sua casa di abitazione o nella sua azienda e deve conseguentemente escludersi che il comodante, al pari del locatore possa, in quanto tale, valersi dell'opposizione di cui all'art 619 cod proc civ. (Conf 2728/69, mass n 342424; 3822/68, mass n 337252; (Conf 1532/68, mass n 333229; 1444/64) (contra 19/69, mass n 337810; 568/65; 2277/64; 2742/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)