Sez. 2, Sentenza n. 43405 del 23/10/2003 Ud. (dep. 12/11/2003) Rv. 227654 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Causa petendi - Indicazione specifica delle ragioni della pretesa - Necessità - Esclusione - Petitum - Insito nella costituzione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
In tema di costituzione di parte civile, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda concerne unicamente la "causa petendi", vale a dire il nesso tra le conseguenze pregiudizievoli per la parte offesa ed il reato, mentre il "petitum" è di per sè insito nella costituzione stessa, che nel caso concreto è conforme all'astratta previsione delle restituzioni e del risarcimento del danno, mentre la quantificazione dello stesso può avvenire in sede civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)