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Sez. 5, Sentenza n. 6910 del 27/04/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 213612 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | "Causa petendi" - Esposizione delle ragioni atte ad individuare la pretesa azionata in giudizio - Necessità - Sufficienza - Esclusivo riferimento al capo di imputazione - Condizioni - Fattispecie in tema di ingiuria e minaccia.
Stato
decisa il 1999-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213612-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI

In tema di costituzione di parte civile, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, richiesta a pena di inammissibilità della stessa, deve servire solo a individuare la pretesa fatta valere in giudizio e non già ad enucleare le ragioni atte a determinarne l'accoglimento. Ne consegue che l'impegno argomentativo necessario a giustificare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata sicché, allorquando detto rapporto sia immediato, come nel caso in cui si lamenti ingiuria o minaccia, si deve ritenere che ai fini dell'esposizione della "causa petendi" sia sufficiente il mero richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 612

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)