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Sez. 2, Sentenza n. 13815 del 27/10/1999 Ud. (dep. 02/12/1999) Rv. 214669 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | "Causa petendi" - Esposizione analitica - Necessità - Esclusione - Indicazione del legame eziologico della pretesa con il fatto-reato - Sufficienza.
Stato
decisa il 1999-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214669-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI

L'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che disciplina le formalità della costituzione di parte civile, non richiede, a pena di inammissibilità, che l'atto di costituzione contenga un'esposizione analitica della "causa petendi", non dissimile da quella prescritta per la domanda proposta in sede civile. Ed invero l'esperimento dell'azione civile nel processo penale si avvale della sua connessione necessaria con la fattispecie concreta descritta nell'imputazione, sicché la pretesa risarcitoria, al di fuori dei casi in cui sia legata anche a fattori eccedenti i limiti della contestazione penale, non deve essere giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame eziologico che la collega al fatto-reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)