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Sez. 2, Sentenza n. 1625 del 04/03/1983 (Rv. 426463 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER FOSSE DI CONCIME E DI LATRINA - COSIDDETTA "SADO" - OBBLIGO DI RISPETTO DELLA DISTANZA PREVISTA DALL'ART. 889, PRIMO COMMA COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426463-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER FOSSE DI CONCIME E DI LATRINA - COSIDDETTA "SADO" - OBBLIGO DI RISPETTO DELLA DISTANZA PREVISTA DALL'ART. 889, PRIMO COMMA COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'Obbligo di rispetto della distanza prevista dall'art. 889, primo comma, cod. civ. (fra l'altro) per le "fosse di latrina" non si estende al cosiddetto "sado", consistente in un vero e proprio recipiente creato e calato nella fossa ovvero in essa costruito, con la funzione di contenere le deiezioni ed il liquame, quando si accerti che per la sua struttura e per i materiali di cui è composto, sia tale da impedire, in modo stabile nel tempo, qualsiasi infiltrazione o travasamento nel fondo finitimo. (V 2360/81, mass n 413117; (V 3070/74, mass n 371530; (V 1662/74, mass n 369843).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)