Sez. U, Sentenza n. 12614 del 17/12/1998 (Rv. 521694 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendenti della Presidenza della Repubblica - Rapporto di impiego - Controversie relative - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Autodichia della Presidenza della Repubblica - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Alla Presidenza della Repubblica non può essere riconosciuta l'autodichia in materia di controversie in tema di rapporti di impiego del personale dipendente; da ciò consegue che esse rientrino nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 09/08/1948 num. 1077 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)