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Sez. U, Ordinanza n. 3335 del 19/02/2004 (Rv. 570307 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Gruppi parlamentari - Funzioni e attività - Natura giuridica - Attività strettamente politica del gruppo, compiuta al di là e al fuori delle funzioni parlamentari - Controversie da essa originate - Autodichia del Parlamento - Esclusione - Giurisdizione del giudice comune - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570307-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

Nel quadro costituzionale vigente, vanno distinti due piani di attività dei gruppi parlamentari: uno squisitamente parlamentare, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle Camere e dai regolamenti interni dei gruppi medesimi; l'altro, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, ed in ordine al quale i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, cui va riconosciuta la qualità di soggetti privati, con conseguente esclusione del divieto di interferenza da altri poteri, e in particolare dall'autorità giudiziaria, non essendo configurabile un'estensione dell'ambito dell'autodichia parlamentare - che, costituendo un'eccezione al principio cardine dell'indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni, è insuscettibile di applicazione fuori dei casi previsti - a tutte quelle attività del gruppo parlamentare che, fuoriuscendo dal campo applicativo del diritto parlamentare, non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari. Va pertanto riconosciuta la giurisdizione del giudice in ordine alla controversia originata dalla domanda di pagamento somme a titolo di compenso per prestazioni professionali asseritamente eseguite per conto e su incarico di un gruppo parlamentare e costituite, nella specie, da attività di promozione e di sensibilizzazione in favore di aziende produttrici di latte, prevalentemente delle regioni settentrionali, in ordine alla concreta praticabilità di iniziative giudiziarie (ricorsi al TAR, al giudice di pace, eventualmente denunce penali) da intraprendere sulla questione delle quote-latte assegnate ai singoli allevatori dalle autorità comunitarie, trattandosi di ragione di credito pretesamente attinente, appunto, soltanto al versante strettamente politico della funzione e dell'attività del gruppo parlamentare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)