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Sez. 1, Sentenza n. 7023 del 24/11/1983 (Rv. 431657 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - EFFETTI DEL GIUDICATO - CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO CON SENTENZA CHE DICHIARI IMPROPONIBILE LA DOMANDA PER DIFETTO DI UN PRESUPPOSTO PROCESSUALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - PERMANENZA.*
Stato
decisa il 1983-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431657-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - EFFETTI DEL GIUDICATO - CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO CON SENTENZA CHE DICHIARI IMPROPONIBILE LA DOMANDA PER DIFETTO DI UN PRESUPPOSTO PROCESSUALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - PERMANENZA.*

Il principio fissato dall'art. 2945, comma secondo, cod. civ., secondo il quale l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla proposizione di una domanda giudiziale idonea ad instaurare un valido rapporto processuale si protrae per tutta la durata del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, trova applicazione in tutte le situazioni in cui sia pronunciata una sentenza che definisca il giudizio e sia suscettibile di passare in giudicato, con la sola eccezione, stabilita dallo stesso art. 2945, comma terzo, di una pronuncia che dichiari l'Estinzione del processo, e pertanto il detto effetto interruttivo permanente si verifica anche nel caso che il giudizio si concluda con sentenza che dichiari improponibile la domanda per difetto di un presupposto processuale (nella specie, per essere la controversia devoluta ad arbitri irrituali). (Conf 4120/82, mass n 422094; (Conf 6227/81, mass n 417023; (Conf 1736/75, mass n 375373).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)