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Sez. 3, Sentenza n. 3666 del 18/04/1996 (Rv. 497131 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - EFFETTI DEL GIUDICATO | Domanda giudiziale - Effetto interruttivo permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - Sentenza dichiarativa della nullità di atti processuali - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497131-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - EFFETTI DEL GIUDICATO

L'effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale ha carattere permanente, ai sensi del comma secondo dell'art. 2945 cod. civ., protraendosi fino al passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio, senza che abbia rilevanza un'eventuale sentenza che dichiari la nullità degli atti processuali od anche dello stesso atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2954

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)