Sez. 3, Sentenza n. 7287 del 28/06/1995 (Rv. 493151 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Esercizio da parte del concedente - Allegazione della sua condizione di equiparato e della presenza di familiari - Riferimento a questi ultimi nella comunicazione all'affittuario - Portata - Mancanza dell'impegno dell'equiparato alla diretta coltivazione del fondo - Effetti.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
Per il valido esercizio del diritto di ripresa, di cui all'art. 42 della legge n. 203 del 1982, anche il soggetto equiparato a coltivatore diretto deve assumere l'obbligo della diretta coltivazione del fondo, che, tuttavia, può concretarsi solo nell'attività di programmazione, direzione ed organizzazione dell'attività agricola, con esclusione delle operazioni manuali. Ne consegue che, ove il concedente abbia esercitato il diritto di ripresa, allegando la sua condizione di equiparato e la presenza di familiari, è necessario accertare dal tenore della comunicazione all'affittuario se il riferimento ai familiari intenda riversare su questi ultimi, per intero, l'impegno della coltivazione del fondo, ovvero riveli che l'apporto dei familiari esclude la necessità del ricorso ai salariati estranei (in misura superiore a due terzi del fabbisogno per le coltivazioni) ed evidenzi così la presenza del requisito, anch'esso necessario, della disponibilità, nella famiglia dell'equiparato, della forza lavoro necessaria richiesta dalla legge, mancando nella prima ipotesi l'impegno del concedente equiparato alla diretta coltivazione del fondo e, quindi, uno dei presupposti della domanda di ripresa.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)