Sez. 3, Sentenza n. 564 del 09/02/1977 (Rv. 384117 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La valutazione delle prove, il giudizio sulla loro attendibilita e concludenza, nonche la scelta delle ragioni ritenute idonee a sorreggere la decisione, sono attivita che rientrano nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui apprezzamento, se correttamente e congruamente motivato, non e censurabile in Sede di legittimita. (Conf 3212/74, mass n 371730; (Conf 1246/74, mass n 369301).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)