diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2885 del 10/05/1982 (Rv. 420772 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420772-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI.*

Il diritto di prelazione agraria previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 spetta soltanto al titolare di uno dei rapporti agrari indicati da tale norma, e non anche a persone diverse che coltivino il fondo in quanto a lui legati da altri rapporti (nella specie, comunione tacita familiare) ed ai quali lo stesso titolare non è legittimato a trasferire il diritto di prelazione; correlativamente, soltanto tale soggetto è abilitato a chiedere la concessione del mutuo di cui all'art. 1 della legge e quindi ad ottenere - secondo la previsione del settimo comma dell'art. 8 citato - il beneficio della sospensione del termine di tre mesi per il versamento del prezzo di acquisto, la cui inutile scadenza travolge automaticamente il contratto conclusosi con l'accettazione della proposta di alienazione notificata dal proprietario, senza che quest'ultimo, restituito nella piena disponibilità del fondo, ne debba chiedere la risoluzione.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 1, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)