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Sez. 3, Sentenza n. 4299 del 25/06/1988 (Rv. 459315 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
Stato
decisa il 1988-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459315-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI.*

Il diritto di prelazione agraria previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 spetta soltanto al titolare di uno dei rapporti agrari indicati da tale norma, e non anche a persone diverse che coltivino il fondo in quanto a lui legati da altri rapporti ed ai quali lo stesso titolare non è legittimato a trasferire il diritto di prelazione. Correlativamente, soltanto tale soggetto è abilitato a chiedere la concessione del mutuo e, quindi, ad ottenere - secondo la previsione del settimo comma dello art. 8 citato - il beneficio della sospensione del termine di tre mesi per il versamento del prezzo di acquisto e non il coniuge dello affittuario coltivatore diretto, ancorché in regime di comunione dei beni, trattandosi di situazione rilevante ai soli fini della individuazione degli effetti del diritto di prelazione, senza incidenza sulla titolarità di esso o sulle sue modalità di Esercizio. (Conf 1875/83, mass n 426722; (Conf 2885/82, mass n 420772).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)