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Sez. 3, Sentenza n. 1875 del 12/03/1983 (Rv. 426722 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426722-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE.*

Il diritto di prelazione agraria di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, può essere esercitato soltanto da chi coltivi direttamente il fondo in forza di un contratto di affitto, di mezzadria, di Colonia parziaria o di compartecipazione, e non anche da altri soggetti che non siano parti del contratto agrario, ancorché coltivino il fondo in quanto legati al titolare da altri rapporti (come, ad esempio, nel caso di comunione tacita familiare o di appartenenza allo stesso nucleo familiare), ai quali non è trasferibile il diritto di prelazione. (Conf 2885/82, mass n 420772; (Conf 284/79, mass n 396362).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)