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Sez. 2, Sentenza n. 20 del 06/01/1982 (Rv. 417705 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DERIVANTE DA CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA STIPULATO DA UN REGISTA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417705-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO DERIVANTE DA CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA STIPULATO DA UN REGISTA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 409 e 413 cod. proc. civ., il contratto di scrittura artistica stipulato da un regista rientra nello schema del rapporto di lavoro subordinato solo se presenta gli estremi caratteristici di detto rapporto - ossia, da un lato, un imprenditore che organizzi a suo rischio la produzione di un'opera o di uno spettacolo e, dall'altro, un prestatore d'opera che si limiti, dietro retribuzione, a fornire le proprie energie lavorative per la realizzazione delle finalità dell'impresa, restando soggetto alle direttive dell'imprenditore sul piano organizzativo e disciplinare - mentre tale contratto va ricondotto nell'ambito dell'art. 2222 cod. civ., senza essere inquadrabile neppure tra quelli di cui al n. 3 dell'art. 409 citato, ove la attività artistica del regista sia svolta in piena autonomia e sia inserita solo episodicamente nell'attività produttiva del datore di lavoro (nella specie: impresa cinematografica), per la realizzazione di un singolo risultato (nella specie: un dato film), sulla base di un'intuizione intellettuale esclusivamente propria dell'ingegno e delle capacità artistiche del regista stesso. (V 4413/81, mass n 415109; (5207/80, mass n 409036; (V 3354/75, mass n 377491).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)