Sez. 3, Sentenza n. 2937 del 18/10/1974 (Rv. 371380 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DI MORA - IN GENERE - PERSONA GIURIDICA O SOCIETA - OMISSIONE, INESATTEZZA OD ERRORE NELL'INDICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE - NULLITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DI MORA - IN GENERE - PERSONA GIURIDICA O SOCIETA - OMISSIONE, INESATTEZZA OD ERRORE NELL'INDICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE - NULLITA - CONDIZIONI.*
Le indicazioni prescritte dall'art 163 n 2 cod proc civ sono esclusivamente dirette alla mera individuazione delle parti e pertanto, quando attrice o convenuta sia una persona giuridica od una societa l'omissione, l'inesattezza o l'errore nell'indicazione dei rappresentanti (organi o persona fisica) e causa di nullita della citazione soltanto quando sia assolutamente incerto l'ente che abbia citato o si sia inteso citare in giudizio. (V 227'73, mass n 362064; 3968'69, mass n 344406).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)