Sez. 1, Sentenza n. 1655 del 22/12/2014 Cc. (dep. 14/01/2015) Rv. 261986 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata speciale - Condannato anche per reati ostativi - Ammissione al beneficio - Possibilità - Condizioni - Scioglimento del cumulo - Individuazione del titolo di espiazione di pena nei semestri oggetto di domanda - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione della liberazione anticipata speciale - introdotta dall'art.4, commi 1 e 2, D.L. 23 dicembre 2013, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10 in favore di condannato anche per reati ostativi previsti dall'art. 4 bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, è necessario procedere alla scissione del cumulo, e verificare se l'istante, nei semestri pregressi oggetto della domanda, fosse o meno in espiazione di pena per il delitto ostativo.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)