Sez. 1, Sentenza n. 18172 del 26/01/2016 Cc. (dep. 02/05/2016) Rv. 267246 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata "speciale" - Unificazione di pene concorrenti - Reati ostativi - Scindibilità del cumulo - Ammissibilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di unificazione di pene concorrenti in esecuzione, è legittimo lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione della liberazione anticipata speciale, ostacolata dalla circostanza che nel cumulo è compreso uno dei reati elencati nell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, al fine di accertare se il condannato abbia o meno espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)