Sez. 1, Sentenza n. 2285 del 03/12/2013 Cc. (dep. 20/01/2014) Rv. 258403 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Provvedimento di unificazione di pene concorrenti - Reati ostativi - Scindibilità del cumulo - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, l'affidamento in prova al servizio sociale per finalità terapeutiche di cui all'art. 94, comma primo, L. n. 309 del 1990), che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4 bis L. n. 354 del 1975, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)