Sez. 1, Sentenza n. 3130 del 19/12/2014 Cc. (dep. 22/01/2015) Rv. 262062 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata speciale - Condannati per taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen. - Sussistenza della condizione ostativa - Verifica - Individuazione del titolo di reato effettivamente in espiazione - Necessità - Ragioni - Conseguenze - Eventuale scioglimento del cumulo materiale o giuridico.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La disciplina dell'art. 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, non ha creato uno "status" di "detenuto pericoloso" che permea di sé l'intero rapporto esecutivo a prescindere dal titolo specifico di condanna, concretamente in esecuzione, per cui la verifica della sussistenza della condizione ostativa alla liberazione anticipata speciale, prevista dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni con legge 21 dicembre 2014, n. 10, e costituita dall'essere il richiedente condannato per taluno dei delitti indicati dall'art. 4 bis ord. pen., deve essere effettuata individuando il titolo di reato effettivamente in espiazione nel periodo in relazione a cui è chiesto il beneficio, con la conseguente necessità, a tal fine, di procedere all'eventuale scioglimento del cumulo materiale o giuridico.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/12/2014 num. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)