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Sez. 3, Sentenza n. 46647 del 17/10/2007 Cc. (dep. 14/12/2007) Rv. 238256 - 01

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO | Abuso edilizio - Demolizione - Intervento del giudice dell'esecuzione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238256-01

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

In tema di ordine di demolizione di manufatto abusivo, poiché organo istituzionalmente competente per l'esecuzione dello stesso è il P.M., mentre il giudice dell'esecuzione, quale organo giurisdizionale, interviene solo in caso di controversia, deve escludersi la possibilità, per lo stesso P.M., di avanzare richieste di mero accertamento ovvero aventi funzioni meramente "esplorative". (Nella specie il P.M. aveva chiesto al giudice di non farsi luogo alla demolizione, ove la concessione edilizia in sanatoria, intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, fosse risultata legittima, ovvero di farsi luogo alla stessa, ove fosse emerso il contrario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)