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Sez. 1, Sentenza n. 528 del 21/02/1966 (Rv. 321061 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - ESECUZIONE FORZATA.*
Stato
decisa il 1966-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321061-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - ESECUZIONE FORZATA.*

Con l'Azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art 67, capoverso del R d 16 marzo 1942, n 267, possono essere impugnati non solo i pagamenti volontari di debiti liquidi ed esigibili, ma anche i pagamenti coattivi, ottenuti in seguito ad esecuzione forzata individuale, nel periodo di un anno prima della dichiarazione di fallimento. *

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)