Sez. 1, Sentenza n. 528 del 21/02/1966 (Rv. 321061 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - ESECUZIONE FORZATA.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - ESECUZIONE FORZATA.*
Con l'Azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art 67, capoverso del R d 16 marzo 1942, n 267, possono essere impugnati non solo i pagamenti volontari di debiti liquidi ed esigibili, ma anche i pagamenti coattivi, ottenuti in seguito ad esecuzione forzata individuale, nel periodo di un anno prima della dichiarazione di fallimento. *
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)